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Civile

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Diritto del lavoro

Come illustrato all'interno dello stesso sito, è nostra premura garantire alle aziende assistenza/ consulenza completa in materia di diritto del lavoro, che va ben oltre l’assistenza giudiziale. Ci occupiamo, difatti, anche dalla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, trattando per lo più questioni attinenti al licenziamento, demansionamento, dequalificazione professionale, differenze retributive, giudizi per danni. In termini concreti, ci occupiamo di redigere le varie tipologie di contratti di lavoro (a tempo indeterminato e determinato, di apprendistato, ecc.) e le potenziali modifiche ad essi connesse; predisponiamo le eventuali contestazioni e sanzioni disciplinari, le lettere di licenziamento, la risoluzione del contratto per mutuo consenso, la convalida delle dimissioni, il codice disciplinare, ovvero ci occupiamo fornire all'azienda idonea assistenza affinché siano rispettate tutte le norme per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. D'altra parte, forniamo anche ai lavoratori la consulenza necessaria per la risoluzione di dubbi interpretativi relativi al contratto di lavoro ovvero assistenza legale in caso di vertenze individuali sorte con il proprio datore di lavoro, sostenendo e consigliando il lavoratore sia attraverso i canali della conciliazione che attraverso quelli giudiziali.

Recentemente, abbiamo predisposto un ricorso per una lavoratrice volto ad ottenere il riconoscimento, per mancato esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro, della trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante full time in un contratto ordinario a tempo indeterminato, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive e T.F.R.

Abbiamo promosso una procedura esecutiva in favore di un lavoratore, il cui titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro era costituito da una diffida accertativa ex art. 12 del D.lgs del 124/2004 della Direzione Territoriale del lavoro.

Forniamo costantemente assistenza ai lavoratori per accedere al "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - esteso col D.L. 80/92 alle utlime retribuzioni (artt. 1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) – istituito dall’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 presso l’INPS, allo scopo di ottenere, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza  del datore di lavoro, il pagamento delle ultime mensilità e del TFR e/o delle ultime tre mensilità  ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. Ovviamente ci occupiamo anche di ottenere giudizialmente lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Diritto Bancario

Dopo aver rilevato che su un contratto di mutuo fondiario venivano applicati interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, ma soprattutto che all'interno dello stesso era stata inserita una (illegittima) clausola c.d. floor (da considerarsi cioè alla stregua di derivato implicito), siamo riusciti ad addivenire, con l'Istituto di Credito, ad un accordo stragiudiziale in forza del quale il cliente ha ottenuto non solo il rimborso degli interessi, ma anche e soprattutto la rinegoziazione del mutuo ad un tasso di interessi decisamente più vantaggioso.

Attualmente stiamo assistendo un cliente che ha promosso un'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità della pattuizione di interessi ultra legali applicati dall'Istituto di Credito erogante il mutuo; detti interessi, in particolare, eccedendo il tasso soglia previsto dalla legge apparivano usurari.

Non solo. Parallelamente al giudizio civile stiamo assistendo il cliente anche nel procedimento penale instauratosi a seguito della proposizione da parte del medesimo della denuncia-querela per il reato di usura bancaria ex art. 644 c.p., nonché nel procedimento amministrativo presso la competente Prefettura volto ad ottenere l'accesso all’odierno “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, che con la legge n.10 del 26.2.2011, all’art.1 comma 6 sexies, ha unificato i preesistenti Fondi (Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99, con cui è stata attuata l’unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/96 e 44/99 ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con legge n. 512/99).

Assistiamo altresì un cliente che lamenta, nei confronti della banca intermediaria, la violazione dell’obbligo, prima di effettuare l’operazione, di fornire all’investitore "un’informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente. Seppur in fase stragiudiziale, abbiamo richiesto alla banca intermediaria la prova scritta, a fronte di un’operazione non adeguata, dell’ordine impartito dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, alla luce della recente sentenza n. 2535 del 9 febbraio 2016 della Suprema Corte di Cassazione.

Diritto di famiglia

Recentemente ci siamo occupate di predisporre un ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., in materia di gestione del figlio minorenne nato da genitori non sposati (coppia di fatto) chiedendo, in particolare, che il Tribunale ne disponesse l'affidamento esclusivo alla madre a causa dei reiterati comportamenti pericolosi posti in essere dal padre e tali da pregiudicare l'equilibrio psicofisico ed il benessere del minore. Attualmente siamo in attesa della comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore.

Abbiamo concluso da poco un procedimento ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione per ottenere che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, inizialmente attribuita al padre, venisse invece assegnata alla madre, presso la quale le figlie minori erano collocate. Giudizio nel quale, peraltro, si è proceduto anche all’audizione di una delle minori ai sensi dell’art. 315 bis c.c.

In più occasioni ci siamo occupati di assistere i clienti nella procedura di negoziazione assistita, tra le altre, proprio in materia di separazione e divorzio, di cui alla Legge 162 del 2014. Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, si tratta di un'alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione dei conflitti. La disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimoni nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura, che risulta applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, consente di addivenire ad un accordo equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia, ma in tempi decisamente più brevi rispetto a questi ultimi.

Ed infatti, in uno dei nostri più recenti casi, la cliente ha ottenuto la separazione consensuale dal marito nell'arco di appena un paio di mesi da quando si è rivolta all'assistenza professionale del nostro studio.

Attualmente ci è stata sottoposta la questione della possibilità o meno di poter trasferire la proprietà di una casa tra due ex coniugi ricorsi alla negoziazione assistita dagli avvocati, ovvero senza la necessità di far ricorso al Notaio. Questione tutt’ora in fase di approfondimenti, vista anche la decisione del Tribunale di Pordenone del 17 marzo 2017, che ha statuito, appunto, che non è necessario l'atto notarile per trasferire la proprietà di una casa tra due ex coniugi ricorsi alla negoziazione assistita dagli avvocati.

Alcune delle questioni di diritto di famiglia di cui ci occupiamo, sono direttamente collegate a questioni di Volontaria Giurisdizione in quanto, ricevendo dal Tribunale di Firenze nomine come Amministratori di Sostegno e/o tutori (anche di minori stranieri non accompagnati), ci troviamo sovente ad affrontare per i soggetti sottoposti ad amministrazione e/o tutela questioni strettamente connesse a tale ambito.

Diritto delle successioni

L’ultima questione in ordine di tempo di cui ci siamo occupati in materia di successioni riguarda l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ex art. 490 c.c. e ss. In particolare ci siamo curati di seguire per una cliente la procedura di liquidazione individuale dell'eredità beneficiata di cui all'art. 495 c.c., che presuppone che l'erede non intenda procedere per mezzo della liquidazione concorsuale oppure che i creditori o i legatari non abbiano proposto opposizione al fine di richiedere la liquidazione concorsuale.

Si sono poi rivolti a noi due eredi riferendoci come, nel verbale di pubblicazione di testamento del padre che aveva nominato erede universale la sorella, risultasse che gli stessi avevano rinunciato all’azione di riduzione ex art. 553 c.c.

Gli stessi ci hanno, quindi, chiesto la formulazione di un parere legale in merito alla possibilità o meno di esperire un’azione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. al fine di impugnare la presunta rinuncia apparentemente risultante dall’atto pubblico, per poi agire, tramite azione di riduzione, per la tutela in giudizio della loro quota legittima.

Diritto internazionale privato e processuale

Recentemente, a fronte della richiesta di separazione avanzata da due coniugi -aventi cittadinanza italiana, sposati in Italia e trasferitisi in un paese extraeuropeo ove, tra l'altro, erano nati e risiedevano anche i figli minori della coppia- ci siamo immersi nello studio e nell'analisi della giurisdizione e della legge applicabile al caso di specie ai sensi, soprattutto, della L. n. 218/95 più nota come riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare abbiamo individuato la giurisdizione e della legge applicabile, oltre che per la domanda di separazione, anche per le domande attinenti al regime patrimoniale fra coniugi, al mantenimento dei minori, alla divisione dei beni immobili acquistati in costanza di matrimonio; il tutto principalmente al fine di ottenere il riconoscimento della decisione nel paese extracomunitario.

Contrattualistica- Redazione e revisione di contratti

In generale, ci occupiamo della redazione e revisione delle più varie tipologie di contratto (dal contratto di locazione ad uso abitativo, al contratto di appalto di opere, a quello di lavoro subordinato, ecc.).

Scendendo nello specifico, recentemente, ci siamo curati di redigere un contratto di locazione ad uso commerciale ultra novennale, dove il locatore era rappresentato, anziché dal proprietario dell'immobile, dall’usufruttuario sottoposto ad amministrazione di sostegno. Ciò con tutto quello che ne è conseguito in termini di analisi approfondita dei rischi e delle problematiche connesse alla vicenda, soprattutto in merito all’applicabilità o meno dell’art. 999 c.c.

In materia agraria, abbiamo redatto un contratto di appalto di opere in conto terzi, prestando particolare attenzione alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 più noto come “Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro” ed intrattenendo una collaborazione con soggetti terzi proprio al fine di far ottenere alle parti tutta la documentazione necessaria secondo il dettato dell'art. 26 D.lgs. 81/08 (DURC- REDAZIONE PRELIMINARE RISCHI).

Recupero crediti

Quotidianamente ci troviamo a dover far fronte a richieste di recupero insoluti da parti di imprenditori, ditte individuali e, ahimè, anche comuni cittadini.

Nonostante il momento storico di crisi in cui indubbiamente sta versando l'attuale società economica, sovente riusciamo comunque a far ottenere alla nostra clientela soluzioni soddisfacenti, attraverso l'individuazione della strategia più adatta e conveniente alle specifiche esigenze di volta in volta emergenti, da utilizzare in aggiunta, ad esempio, al classico ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò anche e soprattutto grazie all'utilizzo dei più moderni, non molto conosciuti, strumenti di ricerca e di individuazione di possibili risorse economiche e monetarie dei debitori sulle quali poter agire forzosamente per recuperare quanto dovuto; si tratta, ad esempio, dello strumento introdotto dagli artt. 492 bis c.p.c e 155 quinquies disp. att. c.p.c., grazie al quale, previa autorizzazione del giudice, è possibile accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, ai dati contenuti nel pubblico registro automobilistico ed ai dati in possesso degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dai debitori con i vari istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Tramite tale procedura siamo riuscite a scovare, ad esempio, molteplici conti correnti dei debitori in danno dei quali abbiamo poi promosso azione di pignoramento presso terzi.

In ambito di contratti di locazione, sempre più spesso ci troviamo di fronte a richieste di intimazione di sfratto nei confronti di conduttori morosi nel pagamento del canone pattuito. In tal caso la soluzione migliore è quella di intraprendere un procedimento sommario speciale, noto appunto come intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida, che consente al locatore, in tempi notevolmente più brevi rispetto al rito ordinario, il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore. Nel contempo, dopo ovviamente averne valutato la convenienza, ci occupiamo anche di chiedere ed ottenere dal Giudice, accanto all'ordine di rilascio dell'immobile, un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per recuperare i canoni scaduti e non pagati con contestuale condanna, a carico del conduttore, di tutte le spese sostenute.

Sempre più spesso ci troviamo, poi, a dover promuovere sequestri conservativi. Si tratta di strumenti previsti e disciplinati dall'art. 671 c.p.c. e dall'art. 2905 c.c. e che possono essere disposti sia su beni mobili che immobili del debitore, laddove sussista per il creditore il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

L’ultimo in ordine di tempo, è stato promosso da una società che aveva rilasciato, a favore di un'altra società partecipata, una fideiussione a copertura di una caparra confirmatoria per un contratto preliminare di compravendita. A fronte dell'inadempienza contrattuale di quest'ultima che non si determinava a stipulare il rogito definitivo, veniva escussa la fideiussione rilasciata dalla nostra cliente la quale, al fine di recuperare le somme versate, chiedeva il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della società partecipata.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Di recente abbiamo analizzato la vicenda che ha avuto come protagonisti, da un lato, un promittente-venditore che aveva alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo e, dall'altro, il promissario acquirente che non aveva provveduto alla trascrizione della domanda di cui ex art. 2932 c.c. Ebbene, a riguardo, dopo uno studio approfondito della questione, abbiamo appurato che il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova, giusto l'art. 2697. 

Ci occupiamo anche di responsabilità medica. L’ultimo caso in ordine di tempo ha a che fare con una signora che ha subito un grave lesione fisica durante un’operazione chirurgica a seguito della quale ha riportato gravi danni permanenti. La vicenda si è chiusa con un accordo stragiudiziale tra l’Azienda Sanitaria e la paziente.

Tutela del consumatore

In più occasioni abbiamo assistito clienti vittime di pratiche commerciali scorrette poste in essere da talune società e/o compagnie e/o fornitori vari che sempre più spesso si servono di venditori “porta a porta”. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette è contenuta nel Codice del consumo (D. Lgs. n.206/1995) ai sensi del quale il parametro di valutazione della scorrettezza di una pratica commerciale (ingannevole, aggressiva o atipica) è dato dalla contrarietà alla diligenza professionale nonché dall’idoneità ad alterare il comportamento di un «consumatore medio». Competente al controllo sul rispetto delle regole in materia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alla quale abbiamo più volte avuto occasione di rivolgerci; in particolare essa, agendo d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, ha il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminarne gli effetti evitarne la diffusione.

Infortunistica stradale

Quotidianamente assistiamo il cliente nelle procedure di risarcimento dei danni, personali e materiali, subiti a seguito di incidenti stradali, curando integralmente la gestione della pratica, dalla denuncia del sinistro alla Compagnia Assicuratrice sino alla definizione e liquidazione dell'indennizzo; a riguardo preme precisare che, come stabilito dalla più recente giurisprudenza Cass. Civ. n. 3266/2016, le spese relative all'assistenza legale sostenute dal cliente nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale che deve essere rimborsato al danneggiato da parte della Compagnia stessa.

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